Smarrimento di carta di credito ed utilizzo indebito

Giudice di pace di Genova Sestri 29 Novembre 1999 n. 361.

Carta di credito – Convenzione tra ente emittente e titolare – Smarrimento della carta – Utilizzo da parte di terzi nel periodo precedente alla denuncia di smarrimento – Responsabilita’ dell’esercente – Sussistenza – Limiti

In ipotesi di smarrimento della carta di credito, la mancata tempestività della denuncia da parte del titolare, in caso di utilizzo da parte di terzi nel periodo precedente alla denuncia, non determina la carenza di responsabilità dell’esercente, qualora lo stesso abbia omesso uno specifico controllo della corrispondenza della firma apposta sullo scontrino di acquisto con la firma apposta sulla carta indebitamente utilizzata.

 

letteralmente dal testo:

Omissis..Svolgimento del processo. Conatto di citazione notificato in data 12.05.99 Girgio Brunelli conveniva in giudizio la Giarbella snc di Marisa e Fulvia, in persona del legale rappresentante pro tempore Fulvia Giarbella, tale dichiaratasi all’Aiut. Uff. Giudiziario notificatore, deducendo che era titolare di carta Si circuito Visa n. 4539 9818 3082 1966 emessa dai Serivizi Interbancari Spa con conto corrente bancario di riferimento n. 1702/43 intrattenuito dal Brunelli stesso presso il Monte dei Paschi di siena dipendenza dio Bogliasco depositato in atti;

che in data 20.10.96 il Brunelli subiva il furto di detta carta, utilizzata poche volte nell’arco dell’anno, onde soltanto in data 28.10.96 si accorgeva della sottrazione, in pari data denunciata  alla Stazione Carabinieri di Pontedecimo. In base all’estratto conto Servizi Interbancari del 31.10.96 ignoti hanno effettuato nel periodo intercorso tra il furto e la denuncia, acquisti presso vari esercizi commerciali tra cui, in particolare, la Giarbella snc di Marisa e Fulvia per l’importo di lire 326.000. Stante la grossolana difformità tra la sottoscrizione autentica del Brunelli apposta sulla “ Carta Si” e la firma apocrifa apposta sull’ordine relativo alla merce venduta agli autori del furto del citato esercizio commerciale, risulta evidente che il convenuto ha omesso, in violazione dell’art. 4 comma II condizioni Generali Adesione  per l’Esercente, di verificare la corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella apposta sul documento di acquisto, rimasto in possesso del negoziante, né ha richiesto agli abusivi utilizzatori della carta di credito  di mostrare un documento di identità, contravvenendo altresì al disposto di cui all’art. 2 di dette Condizioni Generali di adesione. IL comportamento negligente del convenuto integra pertanto, oltre che la responsabilità contrattuale, anche responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c . Infine, inutilmente controparte è stata invitata a restituire quanto indebitamente incassato.

In comparsa di costituzione e di risposta la Giarbella snc di Marisa e Fulvia eccepiva preliminarmente l’estinzione del processo, in quanto la stessa causa era stata già proposta dal Brunelli nanti il Giudice di Pace di Genova Centro, il quale aveva accolto l’eccezione di incompetenza per territorio, proposta dalla convenuta, ed era stata riassunta oltre i termini di legge dinanzi al Giudice di Pace di Genova Sestri Ponente indicato come territorialmente competente.

LA mancata riassunzione entro il detto termine, che nela caso di specie è quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiara l’incompetenza, ex art. 50 c.p.c., comporta l’estinzione del processo , che dovrà essere dichiarata con apposita sentenza.

La difesa della convenuta eccepiva altresì ex art 39 c.p.c., la litispendenza, rilevabile  anche d’ufficio, in quanto la causa già instaurata nanti il Giudice di Pace di Genova Centro si è conclusa con sentenza depositata in Cancelleria il 30.06.98, e quindi non ancora passata ingiudicato e tuttora soggetta ad impugnazione.

Nel merito eccepiva che l’omessa custodia della carta di credito espone il titolare a subire i rischi connessi all’indebito utilizzo fattone da terzi. Il contratto di concessione stipulato tra la servizi Interbancari Spa  ed il titolare della carta di credito impone a quest’ultimo l’obbligo di custodia, attribuendogli tutte le conseguenze pregiudizievoli  derivanti da furto o smarrimento non tempestivamente denunciati.

Soggiungeva che la tempestiva denuncia avrebbe attivato i meccanismi idonei ad inficiare la validità della carta, quali il blocco telematico al computer  di controllo della società emittente , che subordina all’esito della positiva verifica della validità della carta.

Negava inoltre che potesse ravvisarsi in capo all’esercente alcuna responsabilità, sia contrattuale  che extracontrattuale non avendo l’esercente assunto alcun impegno nei confronti del Brunelli, bensì, eventualmente, soltanto nei confronti della Società di Intermediazione  che sola sarebbe legittimata a contestare qualora fosse ravvisata la sussistenza di violazioni contrattuali. Ciò anche in base all’art. 1372 c.c., che dispone che il contratto ha forza di legge tra le parti, escludendo quindi che terzi possano avanzare pretese su asserite violazioni di detto contratto.

Tali violazioni comunque  non sussistono in quanto : a) le carte di credito sostanziano dei documenti di legittimazione, per cui è sufficiente la loro presentazione e non un ulteriore specifico controllo, e ciò per esigenze di celerità e praticità  delle carte di credito e dei documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.; b) il commerciante può non essere in grado di accertare l’autenticità della sottoscrizione; c) non esiste obbligo assoluto, bensì soltanto la facoltà lasciata alla discrezionale valutazione dell’esercente, di richiedere al presentatore della carta idoneo documento di identificazione.

Neppure è ravvisabile una responsabilità extracontrattuale, in quanto nessun illecito è stato posto in essere dall’esercente e nessuna colpa è allo stesso ascrivibile.

Nel caso di specie è stata richiesta telefonicamente, tramite il terminale di collegamento  con la Servizi Interbancari ( P.O.S.), e quindi rilasciata, l’autorizzazione ad accettare il pagamento tramite carta di credito, come attestato dal numero impresso sulla nota di spesa. Soltanto la tempestiva denuncia del furto all’Istituto emittente avrebbe  impedito la circolazione della carta., bloccandone la validità.

Infine il titolare è contrattualmente tutelato per i danni conseguenti all’indebito utilizzo della carta di credito, successivi al furto tempestivamente denunciato, nella misura di lire 50.000 ex art. 14 del Regolamento .

La convenuta concludeva quindi come sopra esposto.

All’udienza del 15.11.99 la causa era posta in decisione sulle esposte conclusioni delle parti.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale questo Giudice, nel rilevare l’estinzione del processo già instaurato tra le stesse parti, conclusosi con sentenza dichiarativa  di incompetenza da parte del Giudice preventivamente adito, per mancata tempestiva  riassunzione di esso da parte di Giorgio Brunelli nei termini di legge, ex art. 50 c.p.c., respinge conseguentemente l’eccezione di litispendenza, confermando in proposito la propria ordinanza del 06.07.99, secondo cui il Giudice deve astenersi dal dichiarare la litispendenza qualora rilevi che l’altro processo precedentemente iniziato si è estinto( cfr. Cass. 12.1.98 n.122; 28.04.89, n. 2000).

Nel merito, questo giudice rileva come entrambi  i comportamenti, sia di parte attrice che di parte convenuta, abbiano concorso in eguale misura alla verificazione del fatto per cui è causa.

Difatti, alla Giarbella snc di Marisa e Fulvia si addebita di non aver ottemperato ad un preciso dovere di controllo della corrispondenza della firma, contrattualmente previsto ed imposto dalla natura stessa della carta di credito, in occasione di una compravendita avvenuta nei locali della convenuta.

Difatti la firma apposta dall’ignoto acquirente sullo scontrinodi acquisto è evidentemente difforme  da quella apposta sulla carta di credito.

Da parte sua Giorgio Brunelli  ha denunciato il furto ben otto giorni dopo la sottrazione del documento. Secondo l’id quod plerumque accidit, la denuncia della perdita di possesso  va fatta in continenti, senza confidare che il complessivo meccanismo su cui è fondato l’utilizzo della carta di credito – che vede come intermediari tra l’utilizzatore e l’esercente, da un lato l’operatore finanziario emittente e dall’altro la banca d’appoggio – possa di per sé costituire ostacolo al suo uso abusivo da parte di terzi.

La circostanza per cui l’attore si è accorto soltanto successivamente della sottrazione, presumibilmente in quanto messo sull’avviso dai Servizi di sicurezza dei Servizi Interbancari di Milano, urta contro il disposto dell’art. 13 del Regolamento Titolari, secondo il quale l’utilizzatore è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della carta, ed è pertanto responsabile  di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo abusivo da parte di terzi.

Nel caso poi di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, è tenuto ad informarne immediatamente l’emittente con qualsiasi mezzo, confermando quindi con lettera raccomandata da inviarsi all’emittente nelle 48 ore successive, corredata da copia autentica della denuncia presentata alle autorità competenti”.

Tenuto conto che,  in base all’ultimo inciso di detto articolo 13, “ il titolare è responsabile  di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della carta a  seguito  degli eventi di cui sopra entro il limite di 150 ECU, fino al momento della spedizione all’emittente della comunicazione..”, ne deriva che la convenuta sarebbe a rigore tenuta, in base alla valutazione fatta da questo Giudice, di pari responsabilità  di entrambe le parti nella verificazion dell’evento, al pagamento della metà dell’importo che residuerebbe dall’applicazione di detta franchigia alla somma di lire 326.000 pretesa dall’attore.

Purtuttavia questo Giudice, pronunciando secondo equità ex art. 113 2° comma c.p.c., condanna la Giarbella snc di Marisa e Fulvia  a rifondere a Giorgio Brunelli  il 50% dell’importo di lire 326.000, a lui addebitato in data 25.10.1996.

Condanna altresì la convenuta al pagamento di lire 400.000, pari al 50% delle spese di giudizio, oltre al 10% su diritti ed onorari per spese generali nonché iva e cpa.

Condanna infine parte attrice a liquidare alla convenuta  l’importo di lire 300.000, oltre al 10% su diritti ed onorari per spese generali, nonché i.v.a. e c.p.a., a seguito dell’estinzione del processo n. 1784/98 concluso con sentenza depositata il 30.06.1998. dichiarativa di incompetenza, in quanto non tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice di Pace di Genova Sestri Ponente.

Le somme sopraddette dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalle rispettive date di decorrenza al saldo.

P.Q.M. Il Giudice di Pace di Sestri Ponente, pronunciando secondo equità ex art. 113 2° comma c.p.c., condanna Giarbella snc di Marisa e Fulvia snc a rifondere a Giorgio Brunelli il 50% dell’importo di lire 326.000, a lui addebitato in data 25.10.96.

Condanna altresì parte attrice a liquidare alla convenuta l’importo di lire 300.000 oltre al 10% su diritti ed onorari per spese generali, nonchè I:V:A. e C.P.A., a seguito dell’estinzione del processo n. 1784/98 concluso con sentenza  depositata il 30.0698, dichiarativa di incompetenza , in quanto non tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice di Pace di Sestri Ponente.

Le somme sopraddette dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalle rispettive date di decorrenza al saldo.

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

[PANTANO, Estensore- Giarbella S.n.c. (Avv.ti Curti, Peratello) – Brunelli (Avv. Piano)]

Nota di Commento.  Utilizzo abusivo della carta di credito e responsabilità extra contrattuale dell’esercente .

1.Il Caso.

Nel caso di specie il titolare della carta di credito in questione, non accortosi del furto perpetrato ai suoi danni della stessa ometteva di segnalare il fatto all’istituto intermediario, impedendo così l’immediata attivazione del blocco. Pertanto nelle more della denuncia, il ladro effettuava, utilizzando indebitamente tale carta di credito, una serie di acquisti di minima entità in più negozi.

Il soggetto, accortosi poi del furto, anche a seguito della segnalazione da parte dell’ente emittente dei plurimi acquisti effettuati, effettuava a distanza di tempo la denuncia, ottenendo poi la restituzione della carta sottratta, che veniva, dopo l’ennesimo prelievo, trattenuta in via preventiva.

A questo punto il titolare della carta di credito intentava causa nei confronti degli esercenti presso i quali l’illegittimo utilizzatore della carta sottratta aveva effettuato gli acquisti, chiedendo la restituzione delle singole somme a lui addebitate dall’ente emittente. Il Brunelli addebitava infatti ai singoli esercenti una responsabilità extra contrattuale, in quanto riteneva avessero omesso ogni controllo sulla corrispondenza della firma apposta sullo scontrino di acquisto con la firma apposta sulla carta indebitamente utilizzata.

II. Le questioni.

La questione principale affrontata dal Giudice di merito, che, occorre sottolinearlo trattandosi di giudizio di minima entità ha giudicato secondo equità, riguarda da un lato i limiti e l’esatta circoscrizione della responsabilità dell’esercente commerciale che abbia accettato il pagamento attraverso la carta di credito, dall’altro le obbligazioni di diligenza e di custodia gravanti sul titolare della carta di credito.

Per una esatta comprensione della vicenda è peraltro opportuno chiarire che l’utilizzazione della carta di credito impone una fondamentale distinzione nell’utilizzo, tra il sistema così detto p.o.s.(informatico) ed il sistema manuale.

Infatti allorchè l’esercente sia munito di apparecchio p.o.s, lo stesso a norma di contratto con l’ente emittente, è tenuto a richiedere l’autorizzazione all’istituto di credito per ogni operazione di transazione. L’istituto di intermediazione, nello svolgimento delle funzioni di controllo della validità delle carte emesse, non ravvisando anomalie nella maggior parte dei casi rilascia la apposita autorizzazione alla transazione.

Differentemente nelle ipotesi in cui l’esercente non sia munito di terminale p.o.s. lo stesso è tenuto a richiedere l’autorizzazione soltanto nei casi in cui l’acquisto superi l’importo minimo prestabilito  contrattualmente dall’istituto di intermediazione.

In particolare l’utilizzo della carta di credito nel sistema p.o.s.( point of sails) prevede che l’istituto intermediario verifichi al terminale, previa richiesta di autorizzazione inoltrata telefonicamente dall’esercente, la regolarità della carta autorizzando quindi la transazione.

La tempestiva denuncia di qualsiasi anomalia, quale la sottrazione o lo smarrimento, che deve comunque intervenire entro le 48 ore, consente appunto di predisporre, a garanzia del titolare medesimo, ma in genere di ogni sistema di pagamento informatizzato, il blocco della carta al fine di impedirne l’ulteriore utilizzo da parte di terzi che siano, in ipotesi medio tempore, venuti illegittimamente in possesso della medesima.

Ciò chiarito non si può non rilevare che nella fattispecie, il lungo decorso del tempo ha impedito l’attivazione del blocco della carta, favorendo, pertanto, l’utilizzo della medesima da parte di chicchessia che ha potuto indisturbato presentare, senza destare alcun dubbio, la stessa in pagamento della merce acquistata.

La decisione con cui il Giudice di Pace ha ravvisato la responsabilità extra contrattuale dell’esercente suscita, a parere dell’esponente non poche perplessità.

E’ infatti doveroso osservare che l’esercente è tenuto contrattualmente all’osservanza di determinati comportamenti che incidono sul grado di diligenza da adottare nell’accettazione della carta di credito; in particolare lo stesso è vincolato a verificare la sottoscrizione apposta sullo scontrino di pagamento che dev’essere conforme a quella recata a tergo della carta di credito e, nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sull’identità de presentatore, l’obbligo di richiedere al medesimo un idoneo documento di riconoscimento.

Innegabilmente la mancata osservanza di dette disposizioni può utilmente essere opposta dall’Istituto Intermediatore; ma quid juris nell’ipotesi in cui il titolare della carta di credito assuma di aver subito un danno, consistente nell’indebito utilizzo della carta non ravvisato dagli esercenti che non abbiano rispettato le condizioni generali di contratto in cui i predetti specifici comportamenti sono espressamente richiamati?

Principalmente è da osservare che le richiamate disposizioni contrattuali, generalmente contenute in condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall’istituto intermediario che offre il servizio di intermediazione che presiedono al regolare svolgimento del rapporto, suscitano notevoli perplessità, atteso che contemplano comportamenti specifici che esulano dalla normale portata e competenza tecnica del medio esercente commerciale, ponendosi in palese contrasto con la ratio tipica sottesa al pagamento effettuato con le carte di credito che è quella di agevolare la celerità e praticità delle operazioni commerciali.

Si deve infatti obiettare che il richiamo specifico all’obbligo di controllare la corrispondenza della firma apposta sullo scontrino rectius, delegazione di pagamento, con quella apposta a tergo della carta di credito dal titolare, e la verifica dell’identità, in caso di dubbio, del presentatore della carta, si ponga in netto contrasto da un lato con la preparazione media richiesta all’esercente, che può non essere in grado di ravvisare la difformità di firma, e dall’altro con la celerità e la speditezza tipica dei documenti di legittimazione, la cui astrattezza e cartolarità, al pari di ogni altro titolo di credito, ripudia in genere ogni indagine in ordine alla legittimità del possesso conseguito dal presentatore del titolo medesimo.

Nell’ambito del pagamento effettuato a mezzo carta di credito il presentatore è tenuto, nell’ipotesi in cui l’uso della carta sia stato autorizzato dall’istituto di intermediazione che ,verificata la regolarità e validità della carta medesima, rilascia un numero di autorizzazione, a sottoscrivere la nota di spesa che consiste in realtà in una delegazione di pagamento con cui il titolare della carta medesima delega l’istituto bancario di appoggio presso cui è acceso il conto corrente, di pagare quale delegato al fornitore delegatario l’importo per cui è stata autorizzata la transazione.

Sotto altro profilo si segnala che l’imposizione di ulteriori obblighi (in realtà non di obbligo si tratterebbe bensì di un onere al cui diligente adempimento è subordinata la pretesa creditoria del fornitore nei confronti della banca delegata al pagamento), a carico dell’esercente, quali il controllo dell’identità personale del soggetto che esibisce la carta contrastano decisamente con la funzione di rapida identificazione propria dei documenti di legittimazione.

III. I precedenti.

La giurisprudenza ha più volte avuto occasione di occuparsi della questione sia della responsabilità dell’esercente sia dei limiti e della eventuale concorrente responsabilità del titolare in caso di smarrimento. Il Tribunale di Roma (Cfr. Tribunale di Roma 10 luglio 1997 in Banca Borsa, 1998, II, 422) ha affermato peraltro che l’esercizio convenzionato che accetti pagamenti mediante carta di credito non è responsabile per aver omesso di richiedere all’emittente l’autorizzazione, convenzionalmente prevista per la validità di operazioni che superino un determinato importo, se non si dimostra che il frazionamento delle stesse operazioni è avvenuto per eludere il limite unitario di spesa. In tale pronuncia sia poi ritenuto che l’esercizio convenzionato non è responsabile nei confronti dell’emittente, se, ad un sommario esame, non è in grado di avvedersi che la firma sulla nota di spesa non corrisponde a quella riportata sulla carta.

Assai più rigorosa nel circoscrivere la concorrente responsabilità del titolare della carta di credito è la pronuncia della Corte d’Appello di Milano (Cfr. App. Milano, 16 novembre 1993 in Banca Borsa, 1995, II, 321) la quale ha affermato che “il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del corretto esercizio dei diritti di utilizzazione della stessa, sia per evitare ogni suo illecito impiego. A ciò consegue che la mancata tempestiva comunicazione dello smarrimento della carta da parte del suo legittimo utilizzatore costituisce colpa grave e lo obbliga pertanto a rifondere alla banca emittente quanto quest’ultima abbia dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo allo smarrimento medesimo.”

In ordine ai limiti ed alla esatta circoscrizione della responsabilità dell’esercente, nel caso di smarrimento o sottrazione di carte di credito utilizzate illecitamente da persone diverse dagli originari beneficiari, si è poi affermato che il mancato controllo, imputabile all’assenza di un minimo di diligenza, da parte del negoziante, della corrispondenza della firma dell’acquirente con carta di credito, con quella apposta sullo stesso documento, costituisce sia violazione degli obblighi contrattuali, assunti con la convenzione, sia violazione del principio del “neminem laedere”, che si considera esteso anche ai rapporti di credito (Cfr. Trib. Milano, 24 febbraio 1994 Nuova Giur. Civ., 1995, I, 179, n. CHINDEMI

Per una generale ricognizione della materia si richiamano, senza pretesa di completezza App. Milano, 16 novembre 1993 in Gius, 1994, fasc. 5, 95; Trib. Milano, 9 novembre 1992 in Giur. It., 1993, I, 2, 576; Trib. Milano, 27 dicembre 1982 in Foro Padano, 1983, I, 73, n. SENNA.

La Corte d’Appello di Roma (Cfr. App. Roma, 9 febbraio 1981 in

Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1983, 345, n. LEMME ed in Temi Rom., 1983, 493), ha peraltro copiosamente argomentato sulla natura della carta di credito, pur in una fattispecie relativa ad illeciti valutari, chiarendo che la stessa non costituisce un titolo di credito né un mezzo di pagamento, ma solamente un mero documento di legittimazione (ex art. 2002 c. c.).

IV. La dottrina.

Per una generale ricognizione sulla natura e sulle questioni connesse all’indebito utilizzo della carta di credito si rimanda, senza pretesa di completezza a DE AMICIS G., La tutela penale delle carte di credito: primi orientamenti giurisprudenziali in Gazzetta Giuridica, 1999, f. 4, 5; RIZZIERI A., Carte di credito in Riv. Dir. Civ., 1995, II, 223; GUARNIERI G., Utilizzo abusivo di carte di credito rubate: la responsabilità dell’esercente in Contratti, 1993, 437; GUARNIERI G., Utilizzo abusivo di carte di credito rubate: la responsabilità dell’esercente (Nota a T. Milano, 9 novembre 1992) in Contratti, 1993, 433; BORRUSO R., Gli aspetti legali della sicurezza nell’uso delle carte di credito e di pagamento. In Giust. Civ., 1992, II, 217; NICCOLINI G., Carte di credito e carte bancarie, in Encicl. giur., Treccani, Roma, 1988, vol. V.;  MANINI F., Frodi informatiche e carte di credito magnetiche – Un’analisi del <credit card fraud act>.in Dir. Informazione e Informatica, 1988, 927; Le banche e le carte di credito, a cura di ALLEGRETTI N., CAPOLUPO S., CASERTANO A. e D’EGIDIO G., in Fisco, 1986, 2845.

Massimo Curti

Enrico Peratello